Coordinatore della Sicurezza nei cantieri: quando è obbligatorio ai sensi D.Lgs. 81/2008

Una ristrutturazione apparentemente semplice può nascondere importanti obblighi sulla sicurezza.

Seguimi con attenzione se hai acquistato un appartamento e devi ristrutturarlo.

Per contenere i costi stai decidendo di affidare direttamente le lavorazioni a diversi artigiani: il muratore per le opere edili, l’elettricista per l’impianto, l’idraulico per il bagno, il falegname per alcune opere interne, il serramentista per gli infissi e successivamente anche i montatori del mobilificio per la cucina e gli arredi.

Una situazione molto comune nelle ristrutturazioni private.

Il pensiero ricorrente di chi non è del settore e non conosce la normativa edilizia è che, scegliendo singoli professionisti invece di un’unica impresa, si risparmia e gli obblighi sulla sicurezza siano ridotti.

In realtà può accadere esattamente il contrario.

Quando all’interno di un cantiere operano più imprese esecutrici, anche in momenti diversi, entra in gioco il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

In queste situazioni il committente, che assume anche il ruolo di Responsabile Lavori, può essere obbligato a nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Non è un vezzo amministrativo, ma un’esigenza normativa che può avere delle sanzioni importanti per chi non tutela la sicurezza nei luoghi di lavoro.

E le problematiche più rischiose avvengono quando sul cantiere operano più ditte, di ogni tipo.

Per farti capire, con un esempio paradossale, anche il montaggio degli arredi può diventare un elemento da valutare attentamente; se i montatori del mobilificio intervengono mentre il cantiere è ancora aperto e sono presenti altre lavorazioni, possono generarsi interferenze con impiantisti, muratori o altre imprese.

La sicurezza non riguarda quindi soltanto le lavorazioni tradizionalmente considerate “edili”, ma tutte le attività che si svolgono nell’ambito del cantiere.

La sicurezza nei cantieri nasce dall’esperienza di un buon progettista

Il principio fondamentale del D.Lgs. 81/2008 è chiaro: la sicurezza deve essere programmata prima dell’inizio dei lavori con le attività svolte da un buon progettista.

L’articolo 90 attribuisce al committente o al responsabile dei lavori un ruolo centrale nella gestione della prevenzione, imponendo di valutare gli aspetti legati alla sicurezza già nella fase iniziale dell’intervento.

La progettazione dell’opera e la progettazione della sicurezza devono quindi procedere insieme, nel rispetto del progetto depositato con CILA o SCIA.

La scelta delle lavorazioni, la sequenza degli interventi, la presenza contemporanea di più imprese e l’organizzazione degli spazi di cantiere incidono direttamente sui rischi ai quali saranno esposti i lavoratori.

Una buona pianificazione permette di prevenire molti pericoli prima ancora dell’apertura del cantiere, privilegiando misure di protezione collettiva rispetto al solo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Quando è obbligatorio il Coordinatore della Sicurezza?

Il Coordinatore della Sicurezza deve essere nominato quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici.

Un aspetto spesso sottovalutato è che le imprese non devono necessariamente lavorare contemporaneamente.

È sufficiente che due o più imprese intervengano nello stesso cantiere durante l’esecuzione dell’opera, anche a distanza di tempo.

Alcuni esempi pratici per capire meglio il potenziale rischio:

– ristrutturazione di un appartamento con impresa edile ed elettricista;

– rifacimento di una copertura con muratori e lattonieri;

– ristrutturazione del bagno con opere murarie, idrauliche ed elettriche, svolte da più ditte;

– sostituzione degli infissi durante altri lavori edilizi;

– installazione di impianti tecnologici in un edificio in ristrutturazione;

– montaggio della cucina o degli arredi quando il cantiere non è ancora concluso e sono presenti altre imprese.

Il ruolo del Coordinatore è diverso da quello del Direttore Lavori, che controlla principalmente la corretta esecuzione dell’opera sotto il profilo tecnico, verificando che i lavori siano realizzati secondo il progetto, il capitolato e le regole della buona tecnica.

Teoricamente le figure potrebbero coincidere: lo stesso professionista, dotato delle opportune abilitazioni, potrebbe svolgere entrambi gli incarichi.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Il CSP interviene prima dell’apertura del cantiere.

Il suo compito principale è analizzare preventivamente i rischi dell’opera e predisporre gli strumenti necessari per gestirli.

Tra le sue funzioni rientrano:

– redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

– individuazione dei rischi derivanti dalle diverse lavorazioni;

– pianificazione delle interferenze tra imprese;

– definizione delle misure preventive e protettive;

– predisposizione del Fascicolo dell’Opera.

Apro una riflessione sul PSC non deve essere considerato un documento standardizzato compilato esclusivamente per rispettare un obbligo normativo.

Un PSC efficace deve descrivere il cantiere reale, tenere conto delle caratteristiche dell’opera e fornire indicazioni concrete alle imprese che dovranno operare.

Il copia e incolla del precedente cantiere potrebbe nascondere pericoli invidiosi poiché non valutati.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Durante lo svolgimento dei lavori entra in funzione il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il CSE verifica che le prescrizioni contenute nel PSC vengano applicate e che le attività delle diverse imprese siano correttamente coordinate.

Opera sul cantiere in attività e sue principali responsabilità comprendono:

– sopralluoghi in cantiere;

– riunioni di coordinamento;

– verifica dei POS delle imprese;

– controllo delle interferenze lavorative;

– aggiornamento del PSC in caso di modifiche;

– segnalazione delle situazioni di grave pericolo.

Il coordinamento non deve essere visto come un’attività esclusivamente ispettiva, ma come un processo continuo di collaborazione tra committente, imprese, lavoratori autonomi e professionisti, che garantisce sicurezza ai lavoratori nel luogo di lavoro ed al committente per quanto concerne le sue responsabilità.

Il caso più frequente: “Ho chiamato solo degli artigiani”!

Una delle situazioni più comuni nelle ristrutturazioni private è quella del proprietario che gestisce direttamente ogni singola lavorazione.

Il ragionamento è pratico e condivisibile: “Ho affidato il lavoro a persone diverse per risparmiare, quindi non ho un vero cantiere organizzato, ci perdo un po’ del mio tempo a controllare gli operai e tutto filerà liscio”.

Dal punto di vista della sicurezza, però, questa impostazione può essere errata.

Muratore, elettricista, idraulico, serramentista e altre figure che intervengono nell’opera possono essere imprese esecutrici o lavoratori autonomi soggetti agli obblighi previsti dal Titolo IV.

Se si tratta di una ditta ‘unica’ dotata di tutte le abilitazioni e certificazioni previste nel suo certificato camerale, il problema non si pone.

Tuttavia, il committente deve quindi valutare correttamente la situazione prima dell’inizio dei lavori, anche con il supporto del Progettista e Direttore Lavori.

Una corretta valutazione iniziale permette di evitare problemi successivi, sospensioni del cantiere e responsabilità derivanti da una gestione non conforme della sicurezza.

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La crescente attenzione alla sicurezza, alla qualità degli interventi e alla corretta gestione dei cantieri rende sempre più importante la presenza di professionisti preparati.

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Redatto il 18.07.2026

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di due libri di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
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