Condono edilizio + facile a Roma: con la procedura semplificata si può!
In tantissimi mi scrivete per raccontarmi delle vostre problematiche sui condoni edilizi a Roma che sono fermi da oltre trentacinque anni.
Agenti immobiliari alle prese con una crisi di nervi, privati che devono vendere per comprare una casa più grande, chi deve surrogare il mutuo, chi l’ha ricevuto per successione e non può rivenderlo, ma intanto è obbligato a pagarci le tasse.
Con questo articolo sono certo di dare delle informazioni interessanti ai cittadini e professionisti romani che sono alle prese con immobili interessati da una domanda di condono edilizio ancora aperta e quindi non conclusa con il rilascio della relativa concessione edilizia in sanatoria.
Ma prima di parlare della buona notizia, vogliamo riassumere cos’è e cosa riguarda il condono edilizio in poche righe?
Nel 1985 veniva approvata la prima legge sul condono edilizio in Italia, la Legge madre n. 47/85 che consentiva per un determinato periodo, la regolarizzazione mediante auto denuncia di abusi edilizi totali o parziali, eseguiti in assenza delle idonee autorizzazioni comunali.
Ad esempio se avevo costruito una casa oppure una stanza senza richiedere l’autorizzazione al Comune, in quel periodo storico era possibile auto-denunciarmi, presentando una domanda di condono edilizio con opportuni allegati tecnici, che nel tempo avrebbero permesso la regolarizzazione degli abusi edilizi commessi.
Successivamente venne riproposta con alcuni correttivi nel 1994 (legge 724) e 2003 (Legge 326), raccogliendo sempre grandi consensi, testimoniati dal numero importante di domande di sanatoria presentate dai cittadini.
A Roma ne sono state presentate circa 600.000, delle quali un terzo ancora da istruire e concludere con il rilascio della relativa concessione edilizia in sanatoria.
A scanso di equivoci, è bene ricordare che una domanda di condono ancora aperta non determina in automatico la regolarizzazione dell’abuso.
Ad oggi non consente, in generale, l’ottenimento di autorizzazioni edilizie per ristrutturare l’immobile (ad esempio non si possono più presentare le C.I.L.A. per modificare le tramezzature della propria casa senza concessione già rilasciata).
Pregiudica la richiesta di mutuo ipotecario o l’opportunità di avvalersi di bonus edilizi.
Rallenta, se non compromette in casi particolari, la possibilità di procedere alla compravendita serena del proprio immobile.
Un disagio continuo per cittadini e tecnici romani, che non trovano nella P.A. la stessa velocità d’azione che servirebbe per fronteggiare la vita odierna, sempre frenetica ed in continua evoluzione.
Insomma, senza concessione edilizia in sanatoria, molte attività edilizie o economiche relative alla propria casa sono precluse!
Per società e privati, concludere affari con beni immobiliari oggetto di una “domanda” di condono non ancora perfezionata e quindi sottoposta ad eventuali possibilità di rigetto della richiesta, può comportare dei rischi economici importanti.
Ecco perché sempre più spesso vengo incaricato di richiedere la rinuncia al condono.
Ragiona con me..
Cosa succederebbe nel caso acquistassi un superattico originato dalla trasformazione di un ex locale soffitta in abitazione, per il quale a distanza di anni venisse notificato il rigetto al condono edilizio?
E magari l’acquisto era stato ottenuto a grande fatica grazie ad un bel mutuo trentennale per acquisto e ristrutturazione!
Condividi che sarebbe un danno incredibile per te e la tua famiglia!
Con gli immobili non si scherza ed un supporto tecnico adeguato è sempre consigliabile per tutelare i tuoi interessi.
Questo immobilismo amministrativo che ha creato dei disastri considerevoli a Roma, potrebbe trovare finalmente uno spiraglio di speranza.
Dal 2020, nella Capitale è disponibile una procedura che consente di ottenere in tempi brevi il rilascio del titolo edilizio, grazie alle asseverazioni di un tecnico abilitato: la c.d. “semplificata”.
Tale procedura è stata ultimamente perfezionata e finalmente sta consentendo ai professionisti di sostituirsi all’ Ufficio Condono Edilizio, autocertificando al suo posto le condizioni di validità al rilascio della concessione in sanatoria.
Con la stessa validità del titolo rilasciato dall’ufficio comunale, ma con l’eccezionale vantaggio di un grandissimo risparmio in termini temporali.
Come usufruire della procedura semplificata a Roma
La dichiarazione asseverata viene redatta in ottemperanza alla normativa di riferimento, quindi sottolineo non si tratti di un mero atto dovuto, quanto di uno studio tecnico approfondito circa la condizione amministrativa ed urbanistica dell’immobile che un tecnico competente dovrà affrontare.
Se l’esame sarà positivo, ovvero conforme alla normativa del condono edilizio di riferimento, il tecnico potrà asseverarla e depositarla presso l’U.C.E..
Oltre alla verifica delle condizioni di sicurezza strutturale a seguito dell’abuso eseguito e di eventuali vincoli di tutela esistenti nell’area di interesse, il professionista dovrà misurare e confermare le consistenze indicate nella domanda di condono.
Qualora si riscontrassero incongruenze importanti tra i luoghi accertati e le superfici e volumetrie indicate nel modulo del condono, non sarà possibile modificare i dati.
In questo caso bisognerà prima richiedere all’U.C.E. il riesame dell’istanza con correzione dei dati metrici.
L’Ufficio darà esito favorevole solo dopo aver accertato delle condizioni oggettive a testimonianza dell’errore umano in fase di denuncia.
Insomma, se ad esempio la superficie di abuso dichiarato nella tua istanza del 1986 fosse inferiore a quella reale, non si potrà aumentare o rettificare, senza presentare una opportuna richiesta di riesame che l’ufficio ricevente valuterà ed eventualmente approverà se ritenute veritiere.
Dopo l’invio all’ U.C.E. della procedura semplificata, l’Ufficio comunale provvede all’esame a campione delle dichiarazioni pervenute, con percentuali di sorteggio variabile dal 10 al 30% delle tipologie di abuso più semplici (es. apertura di una finestra, ampliamenti fino a 450 mc) ovvero di esame obbligatorio per quelli più consistenti con volumetria superiore a 450 mc (circa 150 mq).
Decorsi 30 gg dall’invio della documentazione da parte del tecnico, l’U.C.E. comunica se l’istanza è stata sorteggiata o meno per il controllo a campione.
In caso di mancato sorteggio, verranno comunicati dall’ Ufficio gli importi da versare a conguaglio e saldo a titolo di diritti di istruttoria, oneri concessori ed oblazioni, al fine di ritirare la concessione in sanatoria in circa due o tre mesi.
Qualora l’istanza venisse sorteggiata, l’ufficio ricevente si prenderà fino a sei mesi per esaminare con attenzione documenti ed asseverazioni tecniche allegati.
In caso di esito positivo, provvederà al rilascio del tanto agognato titolo edilizio “in sanatoria”.
E’ bene ricordare che la procedura semplificata non è obbligatoria ma eventualmente sostitutiva della procedura ordinaria.
Quest’ultima rimane sempre in vigore, con istruttoria delle domande di condono gestite esclusivamente dall’U.C.E., con tempi di evasione ad oggi riscontrati in circa due/tre anni, o forse più.
Al ritiro della concessione in sanatoria, titolo edilizio che ha valore esclusivamente sotto il profilo urbanistico, sarà bene provvedere anche al rilascio del relativo certificato di agibilità.
L’agibilità non è mai un atto dovuto dalla P.A. come alcuni pensano, “beh..se ho ritirato il condono, l’agibilità è automatica, se non compresa”, bensì si ottiene garantendo dei requisiti di utilizzabilità e vivibilità degli ambienti come previsto dai Regolamenti comunali, statali e della Asl.
Finalmente dopo oltre 35 anni ci è stata data un’opportunità.
E allora?!..Semplifichiamo le cose!
Redatto il 16.01.2022
Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari
Buongiorno ho letto il suo articolo e vorrei una informazione, anni fa feci installare delle finestre scorrevoli di circa 40 mq convinto di aver i permessi necessari ma in realtà fui truffato da una persona che non fece nulla. Poi vennero i vigili mi fecero smontare tutto e chiusero la pratica dopo qualche mese. Le chiedo, visto quest’ultimo condono finestre, secondo lei posso aderire?
Salve, avrei bisogno di urgente aiuto,
Il mio geometra mi ha presentato la procedura semplificata per un condono del 2002 presentato e mai concluso per una TETTOIA STAMPONATA di 40mq tipologia 6.
La procedura semplificata arriva all’iter finale con il totale da pagare = 16.500 euro
Ho pensato che è assurdo un importo del genere per una tettoia. Cosa posso fare?
Da tempo l’UCE computa le tettoie al mq e non più come importo fisso come da tip. 6. Se ha tempo e risorse da investire le consiglio di presentare ricorso ben motivato
Viste le situazioni citate, vorrei sottoporre un quesito: sono proprietario per eredità di un chiosco con attività di fioraio, pago imu ma non è accatastato, posso richiedere il condono? grazie
Il chiosco di per sè deve avere un titolo edilizio oppure una Determinazione Dirigenziale comunale che autorizza consistenza e destinazione d’uso. Il condono ad oggi non è consentito. Grazie per l’attenzione
Buonasera, ho letto il suo articolo ma non capisco se il mio caso possa rientrare nel caso di condono/sanatoria. Vivo in una casa ereditata, nel 1998 questa venne ristrutturata è un balconcino con affaccio interno (1,5mX1) venne chiuso per allungare il bagno. Non venne dichiarata la modifica, ora vorrei fare i lavori ma non so devo ripristinare il balcone o posso procedere con una sanatoria e poi avviare i lavori
Salve, da quanto letto il suo caso non rientra nelle possibilità di condono edilizio in quanto ad oggi i termini sono chiusi.
Da verificare con tecnico di fiducia se ci sono i presupposti di una sanatoria edilizia, in alternativa la messa in pristino dei luoghi o fiscalizzazione. Grazie