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INTERVENTI CONSENTITI CON ECOBONUS: TRAINATI E TRAINANTI

Le detrazioni al 110% sono riconosciute per le spese documentate per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”) indicate nell’ art. 14 D.L. n. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Visualizza il documento relativo ai limiti di spesa

Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

È bene precisare che la detrazione del 110% si applica anche alle spese necessarie alla realizzazione delle opere (materiali, spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, tributi..).

Il Superbonus (Ecobonus o Sismabonus) non spetta invece per interventi edilizi realizzati su immobili residenziali rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

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INTERVENTI CONSENTITI CON SISMABONUS

All’interno dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nel D.L. 63/2013 (cd sismabonus) con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi.

Il requisito essenziale consiste nell’ubicazione delle abitazioni interessate, ovvero che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, dal direttore lavori e collaudatore, secondo le rispettive competenze professionali.

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