Le detrazioni al 110% sono riconosciute per le spese documentate per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”) indicate nell’ art. 14 D.L. n. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” precedentemente elencati:
- di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
È bene precisare che la detrazione del 110% si applica anche alle spese necessarie alla realizzazione delle opere (materiali, spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, tributi..).
Il Superbonus (Ecobonus o Sismabonus) non spetta invece per interventi edilizi realizzati su immobili residenziali rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).