Come avviare una locazione turistica a Roma

Se stai pensando di investire in un alloggio turistico a Roma, hai fatto una scelta intelligente e potenzialmente redditizia.

Il Giubileo è andato alla grande, il fermento è ancora molto alto ed anche la burocrazia ad oggi è oggettivamente semplice per ottenere questo obiettivo.

Tuttavia, prima di tuffarti nell’oceano dell’ospitalità turistica, è fondamentale comprendere i dettagli tecnici e legali che circondano questo settore.

Ogni situazione immobiliare e contesto urbanistico può determinare delle sorprese ed una consulenza preventiva può mettere al riparo da qualsiasi intoppo futuro.

Con questa preziosa guida, vogliamo aiutarvi a capire come valutare un immobile per adibirlo a locazione turistica o “breve” e quali passaggi sono necessari per avviare con successo un’attività di questo tipo.

Al fine di inquadrare l’immobile giusto per questo business, sarà essenziale comprendere i requisiti e le normative che regolano gli alloggi ad uso turistico a Roma.

Secondo il Regolamento Regione Lazio n. 14/2017 e s.m.i., gli alloggi per uso turistico sono considerati unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse.

Il corretto esercizio di un alloggio ad uso turistico, prevede che tutto l’appartamento venga concesso per l’ospitalità, non a singole stanze.

Fermo restando le garanzie urbanistiche di ogni unità immobiliare, per semplicità possiamo dire che dovranno essere prese in considerazione gli immobili con categoria catastale da A1 ad A11 (con esclusione di A10, uso ufficio), come desumibile dalla visura catastale.

Non vengono prese in considerazione le pertinenze (cantine, posti auto, ecc..).

Gli alloggi devono essere dotati di soggiorno con angolo cottura o cucina, dove sarà possibile offrire da parte di persone fisiche, quindi al di fuori dall’esercizio di attività di impresa, forme di ospitalità in forma occasionale e non continuativa, senza prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.

Nel caso di immobili con destinazioni diverse dal residenziale, sarà possibile valutare l’eventuale possibilità di un cambio di destinazione d’uso.

Non è possibile proporre servizi tipici delle strutture extra alberghiere.

Sono pertanto vietate pulizie infrasettimanali o giornaliere, cambio di lenzuola, somministrazione di colazione o altri pasti.

Non ci sono particolari vincoli di natura condominiale rispetto quest’attività di locazione turistica..

La burocrazia è davvero semplice ma questo non vuol dire che non bisogna rispettare requisiti minimi.

Le locazioni turistiche o “brevi”, non sono soggette ad asseverazioni tecniche, ma devono comunque rispondere ai requisiti di agibilità dei locali dove si svolgerà l’attività.

Questa sarà utile anche a garantire la regolarità urbanistica dell’immobile.

Sintetizzando, non dovrai fornire in sede di autocertificazione documenti atti a garantire l’agibilità o la conformità edilizia, ma in caso di controlli dovrai dimostralo agli uffici ispettivi preposti.

Per avviare l’attività di alloggio turistico a Roma, basterà pertanto inviare una Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive.

Dovrà essere allegata anche la planimetria catastale.

Questa comunicazione molto semplice, dovrà essere corredata delle dichiarazioni che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del titolare, necessari per lo svolgimento dell’attività.

E’ previsto il pagamento dei diritti di istruttoria.

Nel caso si desideri cessare l’ attività di alloggio turistico, è importante inviare una comunicazione, sempre in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive.

E’ necessario procedere al versamento dei diritti di istruttoria previsti, anche in caso di cessazione.

Investire in un alloggio turistico a Roma può essere una decisione redditizia, ma è fondamentale affrontare questa sfida con la massima preparazione e conoscenza.

Per garantire il successo e la sicurezza del tuo investimento in una fonte di reddito stabile e duratura, ti consiglio di affidarti a un tecnico esperto nel settore, in grado di guidarti attraverso ogni passaggio ed assicurarti un’istruttoria tecnica conforme alle normative vigenti.

Redatto il 01.04.2024  aggiornato 07.05.2026

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)

 

4 commenti
  1. Mauro Bracalari
    Mauro Bracalari dice:

    Cosa comporta offrire ospitalitò in forma occasionale e non continuativa? Cosa deve accadere affinchè l’ospitalita sia considerata sistematica o continuativa?

    Rispondi
    • alessandrogrupico
      alessandrogrupico dice:

      Non c’e’ un parametro oggettivo e mi rendo conto che questo lascia spazio ad interpretazioni. I Comuni tramite le banche dati sugli alloggiati previste per legge hanno oggi gli strumenti per verificare (ed eventualmente perseguire) se la natura occasionale e non continuativa dell’attività viene attuata, che chiaramente non per 365 su 365 gg. Ottimo spunto, grazie

      Rispondi
  2. Francesco Teti
    Francesco Teti dice:

    Buongiorno, chiedo una valutazione professionale rapida per l’ottenimento dell’Agibilità (SCA) e del successivo CIN (capacità: 1 ospite) per un micro-appartamento a Roma (Trastevere) con le seguenti caratteristiche:
    1. Dati dimensionali: Superficie calpestabile 11,15 mq; Volume totale 40,25 mc; Altezza interna prevalente 3,60 m.
    2. Stato Legittimo: Frazionamento ultimato nella primavera 1967 (ante-67); Pratica di Condono Edilizio ex L. 47/85 conclusa con licenza A2.
    3. Quadro normativo: Si intende applicare la deroga del D.L. 69/2024 (Salva Casa) per unità immobiliari in edifici storici con superficie inferiore a 20 mq (limite 9 mq per una persona), asseverando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari tramite il volume d’aria e l’altezza (grande finestra e soffitto 3.4m, Volume 40.25).
    4. Obiettivo: Presentazione SCA al SUET e successiva SCIA per locazione turistica (CIN), superando il vincolo dei 28 mq del Regolamento Edilizio del 1934 grazie alla gerarchia della norma nazionale recente, se applicabile.
    Siete in grado di asseverare questa pratica e seguire l’iter fino all’ottenimento del CIN? Se sì, quali sono i costi e i tempi stimati?

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    • alessandrogrupico
      alessandrogrupico dice:

      Grazie per averci esposto un caso particolare ed interessante che tuttavia merita uno studio di fattibilità preliminare. Da quanto appreso la normativa di riferimento per il uo caso è data dalla Determinazione Dirigenziale
      n. QI/1845/2021 del 24/11/2021 dell’UCE che illustri i parametri minimi tra cui la superficie minima. Grazie per aver condiviso il suo caso, buona giornata

      Rispondi

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