Piano regolatore generale - Studio tecnico Mancini

Il Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale è il principale “strumento” urbanistico di attuazione degli indirizzi indicati dai Comuni per creare programmazione, sviluppo e valorizzazione del territorio a favore della collettività.

Prevede interventi volti alla realizzazione di viabilità stradale ed urbanizzazione varia, edilizia residenziale e scolastica, zone commerciali e produttive, aree adibite allo sport.

Provvede inoltre alla tutela delle aree che presentano particolari requisiti di pregio come i Centri Storici, le aree a Parco o edifici mirati con determinate caratteristiche storico/archeologiche.

E’ un documento unico per ogni Comune (salvo rarissimi casi) ed è composto da elaborati grafici e da norme tecniche di attuazione, che prescrivono gli interventi edilizi realizzabili nel territorio e le loro modalità.

Ad esempio se si volesse realizzare un intervento di ampliamento o di variazione della destinazione d’uso, sarà il Progettista incaricato che accerterà la preventiva verifica delle norme di Piano, che indicheranno in maniera certa la fattibilità dell’intervento o meno.

E così per qualsiasi altro intervento edilizio da realizzarsi, che non potrà essere realizzato esclusivamente sulla base del diritto di proprietà dell’immobile (citazione ricorrente “casa e mia e ci faccio ciò che voglio”), ma verificato di volta in volta se coerente con le normative vigenti e dopo tali necessarie verifiche, provvedere ad inoltrare la giusta istanza autorizzativa come ad esempio il Permesso a Costruire, C.I.L.A., S.C.I.A.

Trattandosi di materia molto tecnica, è buona abitudine incaricare un professionista competente che potrà assistervi in qualsiasi operazione preventiva e di realizzazione dei vostri obiettivi.

L’iter costitutivo di un P.R.G. è rappresentato dalla previsione, ovvero dallo studio ed analisi del territorio e delle esigenze della popolazione da parte di un pool di professionisti incaricati dal Comune, con determinazione delle linee guida da realizzarsi, ovvero delle cosiddette norme di attuazione.

Il secondo passaggio è quello dell’adozione da parte del Consiglio Comunale e quindi della pubblicazione nelle forme previste dall’ordinamento, presso le sedi comunali o altre aree preposte per la necessaria pubblicità ed informazione ai cittadini.

Questi hanno 30 giorni di tempo per prenderne conoscenza e proporre le loro osservazioni nei successivi 30 giorni, ovvero delle proposte di modifica del Piano con opportune osservazioni.

Quest’ultime, se ritenute fondate e non in contrasto con gli obiettivi comunali, saranno esaminate e controdedotte dal Consiglio Comunale che provvederà infine all’approvazione del Piano Regolatore Generale.

Il nuovo piano avrà durata illimitata e potrà essere modificato da successive “varianti” al P.R.G..

Il suo potere “diretto” è limitato dai vincoli di tutela.

Può prevedere l’utilizzo di “piani attuativi”, ovvero di strumenti urbanistici più dettagliati per realizzare interventi mirati, previsti dalla normativa, come tra i principali i Piani Particolareggiati (P.P.), i Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), i Piani di Recupero (P.d.R.).

A seguito dell’approvazione del P.R.G., i Comuni hanno la facoltà di espropriare per pubblica utilità le zone interessate dagli obiettivi comunali.


Redatto il 10.01.2019

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)

 

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