Cila - Studio tecnico Mancini

La C.I.L.A. – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

La C.I.L.A. ai sensi art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. è una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata a firma del richiedente gli interventi edilizi, corredata da opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato.

Si presenta presso lo Sportello Unico per l’Edilizia preposto prima di iniziare i lavori di ristrutturazione del proprio immobile.

Con la C.I.L.A è possibile eseguire interventi edilizi ricadenti nelle fattispecie urbanistiche di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, meglio individuate nella tabella A dlgs 222/2016, in generale trattasi di “opere interne” all’immobile.

In caso di interventi già eseguiti o in corso di esecuzione sarà possibile regolarizzare l’intervento mediante il pagamento di una sanzione amministrativa dai 333 ai 1000 Euro in funzione dello stato dei lavori.

La Comunicazione prevede la dichiarazione del richiedente di avere titolo all’intervento, la data di inizio dei lavori (se “in sanatoria” dell’epoca di ultimazione), la descrizione dell’intervento e le figure professionali interessate all’attività edilizia quali il Progettista, il Direttore dei Lavori, la ditta incaricata dei lavori dotata della Patente a Punti e qualsiasi altro professionista abilitato, previsto per il tipo di attività edilizia.

Nel caso di più aventi titolo all’intervento (es. più comproprietari), la Comunicazione sarà a firma di uno degli aventi diritto, munito di apposite deleghe degli altri interessati.

L’elaborato di progetto indica in senso generale lo stato di partenza (c.d. ante operam) che deve essere autorizzato a sua volta da un titolo edilizio che ne garantisca la regolarità urbanistica oppure in alternativa la dichiarazione del tecnico asseveratore del suo stato legittimo.

In caso di domande di condono edilizio ancora aperte, non sarà possibile presentare comunicazioni di inizio lavori volte a modificare uno stato urbanistico ancora non perfezionato ed autorizzato con il rilascio della concessione in sanatoria.

Sarà necessario ottenere il rilascio del titolo “in sanatoria” presso gli uffici comunali preposti, prima di presentare la C.I.L.A..

Lo stato di progetto è invece ciò che si vorrà realizzare (c.d. post operam) e la sua conformità al P.R.G., agli strumenti urbanistici e regolamenti vigenti, viene dichiarata dal progettista all’interno della prevista relazione tecnica.

Dal momento del deposito, questa Comunicazione rende immediatamente possibile l’inizio dei lavori, senza attendere autorizzazioni formali da parte del Comune.

Nel caso di opere esterne, in centro storico o comunque in aree di pregio tutelate da appositi vincoli, c’è l’obbligo di richiedere preventivamente il nulla osta dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

Si presenterà un progetto in ottemperanza alle norme di tutela consentite, per il quale l’Ente rilascerà. se conforme, parere favorevole, che sarà allegato all’autorizzazione edilizia prima dell’inizio dei lavori.

Lavori eseguiti in area sottoposta a vincolo in assenza di nulla osta favorevole, si considerano senza titolo, pertanto abusivi.

Gli interventi edilizi verranno eseguiti da una ditta abilitata a tali opere (accertabili dalla visura camerale, esempio un idraulico non può eseguire impianti elettrici..), in possesso dell’obbligatorio d.u.r.c. e/o di ogni altro eventuale documento necessario da fornire al Direttore Lavori, prima dell’inizio degli interventi.

Per le richieste di “bonus casa” oppure “Superbonus 110%” dovranno essere rilasciati i visti di conformità e la congruità delle spese affrontate nelle modalità previste dal DL. 157/2021

Alla conclusione delle opere verrà depositato il certificato di collaudo e fine lavori presso l’ufficio comunale dove è stata aperta l’istanza, comprensivo di aggiornamento catastale mediante denuncia di variazione con modello do.c.fa. presso l’Agenzia delle Entrate, Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.) ed Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ove previsto dalla normativa.

Ricordiamo che il collaudo e fine lavori deve essere depositato entro tre anni dall’inizio dei lavori, termine temporale previsto per le autorizzazioni edilizie.

In caso di variazioni apportate in corso d’opera, la CILA non prevede la presentazione di varianti, dovrà essere presentata una nuova Comunicazione, oppure una in “sostituzione” della precedente.

Ricordiamo infine che entro 15 gg dalla data di fine lavori, è obbligatorio presentare la S.C.I.A. di Agibilità (ai sensi Dlg 220/2016) per le opere realizzate, al fine di non incorrere nelle sanzioni prescritte dalla normativa di riferimento.

In caso di richieste di detrazioni e bonus fiscali, le fatture sulle parcelle dei professionisti che hanno partecipato alle attività sopra descritte, potranno essere anch’esse detratte secondo le normative fiscali di riferimento.

Invio telematico della CILA al Comune di Roma >> GUARDA IL VIDEO


Redatto il 31.12.2019

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)

 

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