Accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica (c.d. condono ambientale)

In questi giorni la Regione Lazio ha inviato oltre 10.000 lettere di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica (c.d. condono ambientale) ad altrettanti ignari cittadini che avevano autodenunciato un abuso edilizio nel 2004, nel Lazio.

La documentazione richiesta è molto corposa, composta da elaborati progettuali ben dettagliati e da intricate autocertificazioni tecniche che anche il professionista più competente trova difficoltà ad asseverare a norma di legge.

I tempi intimati dall’Ente sono davvero esigui, pari a 30 gg.

Queste situazioni di allarme si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini, che a distanza di così tanto tempo, non ricordano e non hanno ben capito di cosa si tratti.

Ma procediamo per punti.

La legge di riferimento è la n. 308 del 15 Dicembre 2004, art. 1 c. 37, 38 e 39.

Prevede l’estinzione del reato di cui all’art. 181 Dlgs 42/04 (che va dalla reclusione alla sanzione amministrativa od anche alla messa in pristino dei luoghi) e di ogni altro reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, per i quali fosse possibile ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi effettivamente eseguiti.

Ecco perché nel periodo 2003-2005 tanti cittadini avevano presentato istanza di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica.

In buona sostanza, qualora il richiedente accerti mediante il suo tecnico incaricato che gli interventi abusivi eseguiti in aree sottoposte a vincoli di tutela sono comunque compatibili con le attuali norme dell’Ente tutore, si estinguerebbe il reato penale previsto per questi tipi di abusi a suo carico, ottenendo quindi l’accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica.

La sanzione amministrativa verrà comunque comminata al titolare dell’abuso.

Dopo quasi venti anni di inerzia, la Regione ha così messo in atto le azioni volte ad attuare tale legge 308/04, avviando il procedimento con queste lettere di integrazione documentale, con termini perentori per la risposta, salvo motivate richieste di proroga.

Ora le strade da percorrere per i cittadini sono due.

Dirimente è accertare se il richiedente, oltre all’autodenuncia paesaggistica, aveva presentato condono edilizio ai sensi della L. 326/03, nei termini di legge.

In assenza di domanda di condono edilizio L. 326/03, il cittadino dovrà avvalersi di un tecnico esperto in materia urbanistica e nello specifico vincolistica, che possa accertare ed asseverare la regolarità urbanistica di partenza e che l’intervento edilizio eseguito in assenza di titolo è conforme alle norme degli strumenti urbanistici comunali (P.R.G.) e regionali (P.T.P.R.).

Potrà così ottenere la compatibilità paesaggistica straordinaria (c.d. condono ambientale).

Successivamente, dovrà richiedere l’accertamento di conformità presso lo sportello tecnico del Comune, nelle modalità previste a seconda della tipologia dell’ abuso (Permesso a Costruire o SCIA).

Qualora l’abuso non fosse compatibile e conforme alle norme urbanistiche o vincolistiche, è consigliabile procedere con la messa in pristino dei luoghi volontaria, al fine di ridare la regolarità urbanistica e conformità catastale all’immobile.

In presenza di una domanda di condono edilizio già presentata ai sensi l. 326/03, la situazione è decisamente più semplice e veloce.

Dopo un attento esame dello stato istruttorio, meglio se accertato da tecnico competente in materia, sarà possibile inoltrare una pec contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma degli aventi titolo sul bene, attestante che l’immobile è oggetto di domanda in itinere o concessione in sanatoria, allegando inoltre una copia integrale di quanto depositato presso l’Ufficio condono competente.

La Regione, preso atto della documentazione ricevuta, provvederà ad archiviare il procedimento avviato.

Preciso che questa conclusione del procedimento, non comporterà nessuna ipotetica autorizzazione o valutazione paesaggistica sull’abuso eseguito.

Difatti in presenza di istanze di condono edilizio, la competenza specifica ad esprimersi è in capo ai Comuni, come previsto dalla L.R. 59/95 e smi.

Pertanto la Regione non farà altro che concludere il procedimento in quanto non titolata ad esprimersi in tale contesto.

Saranno poi gli Uffici comunali a dover valutare l’entità dell’abuso edilizio in riferimento alla stringente normativa del condono edilizio L. 326/03 (c.d. terzo condono), in particolare in caso di presenza di vincoli di tutela.

Ma questa sarà un’altra storia..

Redatto il 11.10.2023

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
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