Congruità delle spese in edilizia - Studio tecnico Mancini

L’attestazione sulla congruità delle spese in Edilizia

 

Da molti anni gli italiani stanno ristrutturando le loro abitazioni usufruendo delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione o riqualificazione energetica degli immobili, il c.d. ”bonus casa”, che prevede la detrazione 50% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti fino al 31 Dicembre 2021.

Da Maggio 2020 sono stati introdotti incentivi straordinari al 110% con il Superbonus, a favore di chi realizzerà interventi di ristrutturazione volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (cd. Ecobonus) e/o alla riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus).

Sono inoltre incluse le opere di installazione di impianti fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’ edilizia in Italia non è mai stata in moto come gli ultimi anni e le agevolazioni sono state prorogate e mantenute fino al 2024.

Ingaggiare un progettista, un termotecnico, un Direttore Lavori oppure una ditta edile sta diventando difficile, se non ben programmato nel tempo.

Anche per l’anno futuro, a partire dal 1° Gennaio 2022, i contribuenti potranno usufruire della detrazione fiscale al 50% per le spese affrontate per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un massimale di €. 96.000.

Ma è stata apportata una modifica molto importante.

Sulla base degli ultimi trascorsi, si è accertata una lievitazione esagerata dei prezzi dei materiali e delle prestazioni.

Per evitare truffe fiscali, sono stati inseriti nel D.L. 157/2021 (c.d. Decreto anti-frodi) nuovi adempimenti per lo sconto in fattura e cessione del credito a carico dei contribuenti.

Per usufruire di una delle due opportunità, sarà necessaria la comunicazione del visto di conformità  dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali-edilizi.

Per i modesti interventi di manutenzione ordinaria (edilizia libera) o straordinaria (generalmente all’interno delle proprie case), non sono necessari l’asseverazione tecnica ed il visto di conformità sulla congruità delle spese, qualora presentino importi documentati inferiori a diecimila euro.

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono, in generale, commercialisti, ragionieri, periti commerciali, Caf.

La documentazione dovrà essere inviata all’ AdE, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono stati eseguiti gli interventi edilizi.

Ed è qui che interviene la novità inserita dalla manovra che sta destando parecchi grattacapi.

In particolare a chi ha già iniziato i lavori ed usufruito di parte delle agevolazioni, prima dell’entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Per garantire la coerenza tra i contratti d’appalto e le opere realizzate, un tecnico abilitato (ed assicurato) dovrà attestare la congruità delle spese effettuate per l’esecuzione dei lavori e che sia stato rispettato il massimale dei costi consentiti per ciascun intervento.

Saranno detraibili anche gli onorari professionali relativi al rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni ed attestazioni.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dell’incentivo.

L’AdE, in sede di analisi, potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni inviate che presentano particolari profili di rischio rispetto la documentazione ed i presupposti denunciati.

Alla data di stesura non ci sono limiti di spesa entro i quali si è esonerati dalla redazione di questa attestazione.

Grande attesa soprattutto per i piccoli cantieri privati, ai quali sta creando parecchi appesantimenti amministrativi ed economici.

Ma c’è di più.

“Qualcuno” ha effettivamente gonfiato i prezzi medi di mercato per applicare poi la cessione del credito oppure lo sconto in fattura.

Non a caso nell’ultimo anno si sono triplicati i costi per infissi, caldaie ed altri materiali molto utilizzati nelle riqualificazioni energetiche.

Ora diventerà davvero dura per il tecnico asseveratore far quadrare i conti e dichiarare la congruità degli stessi all’Agenzia delle Entrate, senza far decadere le agevolazioni per il suo committente.

 

Redatto il 16.12.2021

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
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