Piano di sicurezza e coordinamento
In ogni cantiere dove si prevede l’impiego di più Ditte, dovrà essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel caso specifico del Superbonus, viste le molteplici lavorazioni che si presumono verranno realizzate per migliorare il patrimonio edilizio esistente, per ogni cantiere sarà alta la probabilità di doverlo predisporre ed attuare.
Il Committente dell’opera, di concerto con il suo Progettista abilitato, deve nominare, qualora non sia stato già fatto, un Direttore dei Lavori ed un Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) ed in fase d’Esecuzione (CSE).
Mentre il Direttore dei Lavori è una figura obbligatoria per ogni cantiere, il CSP e CSE saranno obbligatori esclusivamente se nel cantiere siano presenti più imprese, anche se non contemporaneamente.
Nel caso in cui vengano identificate più imprese presenti in un determinato cantiere, il CSP dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione che sarà necessario alle ditte appaltatrici per la redazione del preventivo dei lavori da effettuare.
Una volta scelte le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici dovrà essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in Esecuzione da parte del CSE e cioè il Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione; da questi obblighi sono esclusi i cantieri con importo inferiore a € 100’000,00 in quanto le funzioni del CSE potranno essere svolte direttamente del CSP.
Piano di sicurezza e coordinamento per Superbonus 110%
In un cantiere previsto per l’ottenimento del SuperBonus 110%, sarà possibile avere un’impresa che si occupi del fotovoltaico, una specializzata nella muratura, un’altra solo per il cappotto esterno, una per la sostituzione del generatore e magari anche una per la sostituzione degli infissi: in questo caso il Committente dovrà incaricare, come detto precedentemente, un CSP che rediga un Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione e lo invii alle Ditte per poter meglio predisporre l’offerta per il cantiere oggetto dei lavori.
Una volta effettuata la gara di appalto il Committente dovrà incaricare il CSE alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione, documento che dovrà essere sempre presente in cantiere e che dovrà essere costantemente aggiornato in caso ci siano delle variazioni.
Se nel cantiere fosse presente un’impresa principale, ad esempio quella incaricata di eseguire il cappotto esterno, oltre tre lavoratori autonomi (es. elettricista, termoidraulico e fabbro), In questo caso il Committente non sarà tenuto a far redigere il PSC in quanto è presente una sola l’impresa e tre lavoratori autonomi. Ricordo che l’art. 89, c. 1, lett. d) del D.Lvo 81/08, definisce lavoratore autonomo qualsiasi persona fisica la cui attività professionale contribuisca alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Questo vuol dire che in cantiere potranno lavorare una sola impresa ed altri 3 professionisti autonomi (es. fabbro, elettricista e termoidraulico) in modalità indipendentemente l’una dagli altri, senza avere vincoli tra loro.
Validità del PSC
Il PSC deve essere presente in cantiere per tutta la durata dei lavori e dovrà essere sempre aggiornato, dovranno essere indicate tutte le interferenze, e cioè la presenza di più imprese nel cantiere nello stesso giorno e descritti i comportamenti da utilizzare nelle lavorazioni, per non arrecare danno ad altri lavoratori in cantiere o a persone estranee al cantiere (ad es. condomini o autovetture/persone presenti nelle vicinanze).
Nel caso in cui dovessero essere svolti dei controlli da parte delle Autorità, e dovessero essere riscontrate irregolarità, il CSP ed il CSE sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3’000,00 a € 12’000,000 per violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lvo 81/08, mentre il Committente (o Responsabile dei Lavori) è punito con l’arresto da 2 a 6 mesi o con un’ammenda da € 1’200,00 a € 10’000,00 a seconda se ad essere violato sia l’art. 90 o l’art. 101.
Ulteriori sanzioni sono previste per il Datore di Lavoro, per il Preposto e per il Medico Competente nel caso di violazioni sulla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
Pertanto, se doveste affidare l’incarico di lavoro, sia per il Superbonus che per qualsiasi altro lavoro edile, consiglio di affidarsi ad un Tecnico abilitato e competente nel valutare la necessità di redigere il PSC, nonché esperto per farvi supportare al meglio nello scegliere chi potrà eseguire i lavori; vi saprà illustrare inoltre i diritti ed i doveri dell’impresa, ma anche a quello a cui potreste andare incontro se non venissero rispettate le norme in materia di sicurezza.
Autore: Geom. Daniele Franzetti
Buongiorno
sono l’arch. Angelo Di Biasi avrei bisogno di una collaborazione per la redazione di un PSC per il Bonus 110 a partire dall’ultima settimana di Agosto, volevo sapere se vi può interessarvi.
Grazie, Cordiali Saluti