Come richiedere la rinuncia al condono edilizio

La rinuncia o l’annullamento di una domanda di condono è per esperienza personale un atto molto estremo che viene attuato dal proprietario dell’immobile per motivi di opportunità, ben definiti.

E’ bene chiarire immediatamente che può essere richiesto solo nei casi in cui non sia stata rilasciata la relativa concessione edilizia “in sanatoria”.

In caso contrario, qualora non possa essere applica la sanatoria edilizia, dovranno essere valutate le condizioni per presentare un’autorizzazione di demolizione parziale presso lo Sportello Unico per l’ Edilizia competente.

La richiesta di annullamento, generalmente, avviene perché i tempi per l’ottenimento del titolo edilizio sono molto lontani e l’immobile è divenuto oggetto di compravendita in tempi brevi.

In questo caso non ci sono le condizioni per aspettare ulteriormente i tempi di evasione da parte della Pubblica Amministrazione e probabilmente l’abuso non incide economicamente all’interno della trattativa immobiliare.

Altro caso di rinuncia avviene dopo che è stato accertato che la richiesta di sanatoria verrà rigettata, perché in contrasto con le norme del condono edilizio e si vuole provvedere al ripristino dei luoghi per ridare regolarità amministrativa al bene.

Od anche perché l’abuso edilizio non è più in essere.

Trattandosi di richieste effettuate anche trentacinque anni fa, dai genitori o dai nonni, l’iter non è stato portato a definizione e nel tempo l’abuso edilizio è stato demolito perché non più necessario.

Come procedere per chiedere la rinuncia di una domanda di condono edilizio?

Il primo consiglio è quello di farsi affiancare assolutamente da un tecnico abilitato e specializzato sul territorio, che valuterà al meglio la storia e regolarità urbanistica dell’immobile anche in funzione delle norme e consuetudini vigenti nel Comune di appartenenza.

Per rinunciare alle autorizzazioni straordinarie ottenute dalla legge sul condono edilizio, bisogna avere contezza che è una decisione “per sempre” e che non si potrà più tornare indietro.

Difatti annullando la richiesta di condono inoltrata anni fa, decadono di conseguenza tutte le autorizzazioni ottenute in deroga al P.R.G. grazie a tale istanza.

E’ doveroso avere chiarezza dello stato amministrativo dell’immobile.

Facciamo un esempio che si ripete molto frequentemente, anche se i casi possono essere molteplici e tutti diversi tra di loro.

Spesso riscontro l’esigenza di dover annullare la richiesta di condono edilizio per “sanare” una veranda insistente su di un appartamento facente parte di un fabbricato edificato in forza di regolare licenza di costruzione.

Oltre alla realizzazione della veranda, vengono quasi sempre eseguite delle lievi variazioni della tramezzatura interna che rendono più fruibile il bene a seguito di questo ampliamento.

Questi abusi minori venivano generalmente ricompresi in maniera implicita nella domanda che regolarizzava l’abuso maggiore, in questo caso rappresentato dalla veranda, ricadente nella tipologia massima di sanatoria (la tipologia 1, per ampliamento), senza presentare due istanze separate, una per la veranda ed una per le variazioni interne.

Quindi, ricapitolando, il titolo edilizio principale è dato dalla licenza di costruzione, concessione edilizia, Permesso di costruire o comunque l’autorizzazione che ha autorizzato lo stato rilevato, antecedente all’abuso edilizio.

La veranda e le variazioni interne sono invece supportate a norma di legge dalla domanda di condono edilizio.

Se quest’ultima venisse annullata, oltre a dover demolire la veranda, dovranno essere ripristinate anche le modifiche della tramezzatura interna, al fine di avere una piena conformità urbanistica con gli elaborati grafici autorizzati in forza di licenza di costruzione, unico titolo edilizio che ne garantisce la regolarità urbanistica.

Questo aspetto viene spesso trascurato, pensando che il condono era riferito esclusivamente all’abuso principale (la veranda).

In caso di compravendita un tecnico incaricato da parte acquirente od anche il perito della Banca, potranno eccepire la piena regolarità urbanistica dell’immobile.

Con l’aiuto del vostro progettista di fiducia dovrete pianificare per bene le modalità più opportune per ottenere la rinuncia al condono.

Con la sua esperienza potrete inoltre valutare se possibile regolarizzare le eventuali variazioni della tramezzatura con una più opportuna S.C.I.A. o C.I.L.A., mediante il pagamento di una sanzione per abusivismo edilizio.

Qualora fosse ancora in essere, la veranda dovrà essere demolita mediante una un’opportuna istanza di C.I.L.A. o S.C.I.A. a seconda del caso in esame, in quanto tali opere di ripristino comporteranno la vera e propria apertura di un cantiere, nel quale opereranno ditte che dovranno essere controllate dal Direttore Lavori nelle loro attività edilizie nonché se abilitate ed in possesso del d.u.r.c..

Nel caso in cui l’area su cui si opera fosse assoggettata a vincoli di tutela, si consiglia di eseguire una ricognizione preventiva al fine di accertare la compatibilità tra i vincoli esistenti e l’intervento da eseguirsi, fatto non sempre scontato.

Conclusi i lavori di messa in pristino e constatato l’intervento anche alla presenza degli organi municipali di controllo preposti, sarà necessario presentare l’aggiornamento al Catasto della planimetria catastale.
Questo passaggio fornirà l’opportunità di aggiornare anche ai fini fiscali la consistenza della nuova unità immobiliare a seguito della rinuncia al condono.

L’ultima attività che fornisce garanzie anche a livello igienico sanitario è l’aggiornamento del certificato di agibilità.

Questo documento è molto importante, sicuramente il più completo, perché  garantisce le condizioni di igiene e salubrità degli ambienti, del risparmio energetico, delle condizioni impiantistiche e della sicurezza di un immobile ed molto ben visto da notaio e da parte acquirente ai fini di una compravendita serena.

Altri sono gli esempi che si potrebbero fare sull’importanza di conoscere in maniera esaustiva la regolarità urbanistica del proprio immobile, prima di rinunciare in maniera definitiva alla propria domanda di condono ancora in itinere.

Cosa succederebbe alla rinuncia di un condono per mutamento della destinazione d’uso al piano terra da abitazione ad ufficio, appurando a cose fatte che da progetto di costruzione approvato l’immobile non era un’abitazione ma un bel locale commerciale con bagno!

Purtroppo non fu una bella sorpresa per quel cliente che in lacrime mi contattò per una consulenza “riparatrice” e con un preliminare di compravendita sottoscritto.

E’ per questo e tanti altri episodi che rinnovo ulteriormente di affidarvi a chi è esperto della materia urbanistica e del territorio su cui si andrà ad operare, per non avere ripensamenti ma solo soluzioni adeguate alle vostre esigenze.

Aggiornato il 14.004.2024

Redatto il 04.09.2022

Geom. Alessandro Grupico
Geometra, Imprenditore, Blogger, Autore di un libro di Soluzioni per Agenti Immobiliari

(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata.)
4 commenti
  1. Fabrizio Filippi
    Fabrizio Filippi dice:

    Dovrei acquistare ad una asta pubblica una proprietà costituita da un negozio al piano terreno e conseguente seminterrato, che in origine era accatastato categoria D. Il precedente proprietario aveva chiesto il condono per il cambio di uso del seminterrato da D a categoria C.Inoltre era stato chiesto il condono per una scala di accesso tra il piano terra e il seminterrato. Successivamente l’ufficio del Comune aveva chiesto ulteriore planimetria e il pagamento del saldo per una spesa di 18.500 eu. Poi il precedente proprietario è fallito e il condono non è stato più rilasciato.Si parla del condono dell’85. Se volessi portare avanti questo condono,una volta acquistato,mi sono reso conto,che tra pagamento di 18500 eu e gli interessi maturati,questa richiesta non è più conveniente.Pertanto vorrei rinunciare al condono. L’ufficio comunale,mi ha risposto però che è imprescindibile portare a compimento il condono presentato in data 85 .Negandomi di fatto la possibilità di rinunciare al condono….

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    • alessandrogrupico
      alessandrogrupico dice:

      Salve, ritengo sia possibile annullare l’istanza di condono senza portarla a definizione, ripristinando contestualmente allo stato legittimo i luoghi. Grazie per il contributo

      Rispondi
  2. Maria Cordischi
    Maria Cordischi dice:

    Dal 2015 che sto lottando per una domanda di condono che mio suocero chiese con l ultimo condono uscito . Una mansarda di 50 mq a cui è stato fatto il cambio destinazione d’uso da ufficio ad appartamento.Come dicevo nel 2015 decidiamo di venderla e quindi chiedo la concessione in sanatoria.Veniamo a scoprire che all epoca della richiesta mio suocero non ha pagato le somme dovute.Cosi ci è stato presentato un conto di 65 Mila euro ( la mansarda ne vale 50) .
    Da quel giorno un supplizio.Ho cambiato geometri ed ingegneri .Mi sono fidata in quanto secondo loro c era uno sbaglio.
    Mi ritrovo dopo 9 anni che non solo non si è concluso nulla,ma chiedono 85 Mila euro perché gli interessi sono continuati ad aumentare..La casa ha un preliminare fatto con una persona nel 2015 che ancora sta aspettando.
    Non so più cosa fare
    Sono tutti interessi!
    Il condono in sé sono circa 17 Mila ( ha un grosso terrazzo pertinenza dell immobile)
    Si parla di un nuovo condono
    Si può annullare il vecchio e presentare una nuova richiesta?
    È possibile discutere sugli interessi che mi sembra una cifra pazzesca
    La ringrazio se può darmi qualche consiglio

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